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29-11-2010

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA: MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 4 giugno 2010

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana; Enti certificatori riconosciuti. Links
Come espressamente previsto dal comma 2-bis dell'art. 9 del TU, il Governo ha emanato un regolamento che stabilisce che dal prossimo gennaio 2011 sarà necessario superare un esame di conoscenza della lingua italiana per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.

Il grado di conoscenza richiesto è quello definito A2 (Livello pre-intermedio o "di sopravvivenza") che è riconosciuto quando l'interessato:
·comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale,l'occupazione);
· comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni;
· sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati.

*Sono tenuti tutti i soggiornanti che non siano espressamente esclusi.
Sono esentati dal test di conoscenza della lingua italiana:
· i figli con meno di 14 anni;
· coloro che siano affetti da gravi limitazioni debitamente certificate dell'apprendimento per motivi di età, patologie o handicap;
· quanti siano in possesso di attestato che certifichi un livello di conoscenza non inferiore al livello A2, rilasciato dagli enticertificatori riconosciuti;
· chi abbia un titolo conseguito nell'ambito dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti che attesti il livello A2;
· chi abbia conseguito tale livello nell'ambito dell'Accordo di integrazione;
· chi abbia conseguito un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado sia nei Centri provinciali dell'EDA che in istituti scolastici italiani o frequenti un corso presso una Università italiana;
· quanti, per i casi particolari di cui all'art. 27 del TU,entrano nel Paese ed esercitano professioni intellettuali (dirigenti di società estere in Italia, professori universitari, traduttori ed interpreti, giornalisti)

*Modalità di svolgimento del test.

*Lo straniero dovrà chiedere alla Prefettura per via telematica di essere sottoposto al test. La Prefettura lo convocherà e gli sottoporrà brevi testi e verificherà la capacità di interazione. Contenuto delle prove, il punteggio, la durata della prova sono stabilite dagli Enti certificatori (Università RomaTre; Università di Perugia e di Siena; Società Dante Alighieri).
A richiesta dell'interessato il test può essere svolto con modalità non informatiche, il suo risultato è comunicato allo straniero dallaPrefettura ed inserito nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo la prova può essere ripetuta.

*Valore del test ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE

*Ai fini della concessione del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, la questura verificherà il superamento del test in oggetto.
*I Consigli territoriali per l'immigrazione*.
A loro spetta il compito di promuovere progetti di informazione sull'obbligo di sottoporsi al test anche avvalendosi di accordi con enti pubblici ed associazioni attive nel campo di assistenza ai migranti.
Vedi testo in "Guide"

Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.

Per Corsi di italiano livello iniziale per stranieri vedi Links

Fonte: Alef 

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