Il Ministero degli Affari Esteri chiarisce con Circolare in allegato le modalità di rilascio per i visti di lavoro autonomo previsti dal DecretoFlussi 2010.
Il nuovo Decreto autorizza lingresso di 4.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, così ripartiti:
· 1.500 unità destinate alle conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati (e dunque non di interesse per gli Uffici Visti allestero)
· 2.500 unità destinate al rilascio di nuovi visti dingresso.Nell'ambito della seconda quota d'ingressi, sono i Consolati ad esprimere la valutazione dellinteresse per leconomia italiana dellattività che il cittadino straniero intendera' intraprendere sul Territorio Nazionale.
· Inoltre il MAE ricorda che:
-continua a restare escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa, CO.CO.CO., ovvero a progetto, Co.Co.PRO.);
- il rilascio del visto dingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 222 del c.c.) può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti dallesame del certificato di visura camerale attiva nel nostro paeseda almeno 3 anni (art.39 del DPR 394/99 come modificato dallart.39, c.4del DPR 334/04);
- la disponibilità del reddito annuo richiesto per lottenimento del visto per lavoro autonomo (non inferiore a euro 8.500) non può essere dimostrata mediante il ricorso a fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
- lattestazione relativa allastratta individuazione delle risorse (di cui il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre in Italia)necessarie allattività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla competente Camera di commercio, non potrà risultare inferiore a 4.962,36, equivalenti alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari allassegno sociale (art.39 c.3DPR 334/04).
vedi testo della Circolare in "Guide"
Fonte: Alef