Dal tribunale di Udine la sentenza che dichiara illegittimo il criterio di residenza
Il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini comunitari residenti in Fvg ed è contrario, pertanto, ai principi di parità di trattamento vigenti nellUnione europea. Questa, in sintesi, la motivazione con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha accolto, con una sentenza emessa il 30 giugno, il ricorso presentato da un cittadino rumeno contro la mancata erogazione dellassegno di natalità regionale, il cosiddetto bonus bebè, da parte del Comune di Latisana.
La decisione del giudice, in particolare, dichiara illegittimo il criterio previsto dallart. 8 bis della legge regionale n. 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che nella nuova formulazione approvata nellattuale legislatura stabilisce, per laccesso al beneficio, il requisito della residenza decennale in Italia e quinquennale in regione. In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha unefficacia ed applicabilità immediata e diretta nellordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine non ha potuto far altro che imporre al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.
Accolte quindi le tesi di Cgil, Cisl e Uil, che hanno sostenuto il ricorso assieme allAsgi, lAssociazione studi giuridici sullimmigrazione, che ne ha curato liter giudiziario. «Il giudice di Udine spiega il responsabile regionale dellAsgi Walter Citti ha giustamente rilevato inoltre che la discriminazione non ha una ragionevole giustificazione, in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori e delle funzioni genitoriali. Istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale e che pertanto debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per lItalia, come la convenzione Onu sui diritti del fanciullo».
Si tratta della prima vittoria nella battaglia promossa dai sindacati contro limpostazione discriminatoria delle norme sul welfare voluta dallattuale maggioranza. Battaglia che aveva già visto una mobilitazione di piazza con la manifestazione del 27 ottobre 2009 a Trieste, sotto la sede del Consiglio regionale, e che ora prosegue anche sul versante istituzionale e giudiziario. «Sono del tutto evidenti dichiarano in una nota congiunta Cgil, Cisl, Uil e Asgi le implicazioni di questa ordinanza rispetto alla ristrutturazione dellintero sistema di welfare regionale voluta dal legislatore regionale nel corso dellultima legislatura; ristrutturazione centrata sul requisito di anzianità di residenza con la finalità di escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri, comunitari compresi. Alla luce dellordinanza del giudice di Udine annunciano i sindacati e lAsgi insisteremo con la Commissione europea affinché promuova la procedura di infrazione del diritto comunitario con riferimento a tutte le norme discriminatorie varate in questi anni dal legislatore regionale e palesemente in contrasto con il diritto dellUe. Ci appelliamo inoltre ai Comuni del Fvg affinché disapplichino le norme regionali discriminatorie in conflitto col diritto comunitario, già pronte in ogni caso a sostenere nuovi ricorsi in tribunale».
Fonte: Ufficio stampa Cgil Fvg