Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale
Con circolare numero 4848/AOO POLITICHE del 27 luglio 2010 il Ministero dell’Interno ha comunicato che sono state definite le nuove procedure necessarie per l’applicazione dell’art. 1 comma 22 lettera r (lavoratori stranieri altamente qualificati) e lettera t (ricongiungimento al figlio minore del genitore naturale) della legge 15 luglio 2009, n. 94, che di seguito vengono descritte.
1) ALTE PROFESSIONALITA’
L’art. 1 comma 22 lettera r della suddetta normativa - che ha inserito i commi 1 ter e 1 quater all’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione n. 286/41998 – prevede, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1 lettere a),c) e g) dello stesso art. 27, la possibilità di sostituire la richiesta di Nulla osta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico, da parte del datore di lavoro, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
a) SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA
Per potere accedere alla nuova procedura è necessario che il datore di lavoro sottoscriva con il Ministero dell’Interno un apposito protocollo d’intesa, in cui sia contenuto l’impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.
Il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha predisposto uno schema di protocollo e, pertanto, le imprese/enti e le Università/Istituti di Ricerca interessati ad aderire allo stesso protocollo, potranno far pervenire le richieste di sottoscrizione all’ indirizzo di posta elettronica segreteria.prefettomalandrino@interno.it , e dovranno inviare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo la misura camerale e/o lo statuto e/o l’atto costitutivo.
Sarà cura della sopra citata Direzione Centrale trasmettere lo schema di protocollo direttamente alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.
Inoltre, al fine di facilitare l’attività delle singole imprese, in considerazione dell’ampia rappresentanza del mondo imprenditoriale riconosciuta a Confindustria, il 19 luglio 2010 è sttao sottoscritto un protocollo tra il Ministero dell’Interno – D.L.C.I. e la predetta Confederazione, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale potranno aderire le Aziende Associate alla medesima organizzazione, utilizzando l’apposita dichiarazione di adesione.
b) MODULISTICA E PROCEDURA
La sottoscrizione del protocollo col Ministero dell’Interno o l’adesione a quello sottoscritto dalla Confindustria consentirà di utilizzare la procedura semplificata di seguito descritta.
Per la nuova procedura sono stati predisposti tre specifici moduli telematici:
- mod. CD ( articolo 27, comma 1 lettera a) per i dirigenti o personale altamente specializzato;
- mod. CF ( articolo 27, comma 1 lettera c) per i professori universitari;
- mod. CL ( articolo 27, comma 1 lettera g) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato.
La compilazione di tali moduli sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il protocollo col Ministero dell’Interno o aver aderito quello sottoscritto dalla Confindustria, avrà ottenuto dalle Prefetture – UTG la password specificatamente indicata.
Ai fini dell’abilitazione all’accesso per il tramite della Prefettura competente, l’ Università /Istituto di Ricerca firmatario dovrà comunicare i dati anagrafici dell’utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l’apposito modulo (all. 2)
L’utenza potrà sempre far ricorso al servizio di help desk accessibile tramite il sito del Ministero dell’Interno alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.
Si evidenzia che per la procedura in questione non è previsto alcun parere della D.P.L. mentre le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative alla insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il Visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell’istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it .
Allorquando la domanda sarà nello step “attesa visto dell’Autorità Consolare”, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.
Infine, si sottolinea che entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore extracomunitario, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello per l’Immigrazione per la sottoscrizione del permesso di soggiorno esibendo la necessaria documentazione completa , indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica .
2) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL GENITORE NATURALE
L’art. 1, comma 22 lettera t della normativa in oggetto sostituisce il comma 5 dell’articolo 29 del T.U. n. 286/1998 e prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito: ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
Si informa che, per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento in argomento, è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN. Reperibile sul sito www.interno.it che dovrà essere compilato dal genitore regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.
Le procedure per la registrazione dell’utente, per la compilazione della modulistica e per l’invio della domanda – rinvenibili sul sito internet www.interno.it nella sezione “ricongiungimento familiare” – sono identiche a quelle già da tempo in uso.
Peraltro si evidenzia che il genitore naturale richiedente dovrà specificare nella domanda l’alloggio che sarà occupato dal genitore naturale beneficiario. Tale alloggio dovrà essere conforme ai requisiti già previsti dalle norme vigenti in materia di ricongiungimento familiare.
Fonte: Ministero dell'Interno